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MODELLO 730

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Modello 730

servizio per lavoratori dipendenti e pensionati

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati.
l modello 730 presenta diversi vantaggi:

e’ semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi. Il modello e’ composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri. Preliminarmente il contribuente deve controllare se e’ tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se e’ esonerato da quest’obbligo. Si ricorda che, anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente puo’ presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati.

Possono utilizzare il Mod. 730:

  1. pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito e’ determinato sulla base della retribuzione convenzionale);

  2. soggetti che percepiscono indennita’ sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennita’ di mobilita’, ecc.);

  3. soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

  4. sacerdoti della Chiesa cattolica;

  5. giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

  6. soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

  7. personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto ovvero ad un ANAS-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno al mese di giugno

  8. lavoratori che posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. C bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovra’ effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 ad un ANAS dipendenti o ad un professionista abilitato;

  9. produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, questi contribuenti possono rivolgersi:
  1. al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;

  2. ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (ANAS-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto che dovra’ effettuare il conguaglio.

I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera 2A” nella casella 2730 senza sostituto” e nel riquadro 2Dati del Sostituto d’Imposta che effettuera’ il conguaglio” va barrata la casella 2mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

I nostri professionisti provvederanno a:

  1. verificare la conformità dei documenti

  2. apporre il visto di conformità

  3. effettuare una consulenza gratuita 

  4. elaborare la dichiarazione

  5. inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate