CONTRATTI DI LOCAZIONE
I contratti di locazione di immobili devono essere obbligatoriamente registrati. La registrazione puo’ essere effettuata dal LOCATORE (proprietario) o dal CONDUTTORE (inquilino). L’unico caso in cui non sussiste l’obbligo di registrazione e’ relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).
Il contratto di locazione puo' essere registrato:
PRESSO UFFICIO con modalità cartacea
IN VIA TELEMATICA:
- obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili;
- facoltativa per tutti gli altri contribuenti;
- Il pagamento delle imposte di registro e di bollo vengono addebitate sul conto corrente bancario o postale di uno dei contraenti.
Tipologie di contratto:
contratto di locazione libero: 4+4 (articolo 3 L. n. 431/98)
contratto di locazione a canone concordato: 3+2 (articolo 4 L. n. 431/98)
contratto di locazione “con natura transitoria”: 1-18 mesi (articolo 5 L. n. 431/98)
contratto di locazione “con natura transitoria”: 6 mesi-3anni (articolo 5 L. n. 431/98)
LE IMPOSTE DA VERSARE:
IMPOSTA di REGISTROIMPOSTA di BOLLO
2% sul canone annuoEuro 16
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro e di bollo).
LA CEDOLARE SECCA
Per le locazioni fra privati di immobili abitativi, locati a uso abitativo, c’e’ la possibilita’ di optare per un regime facoltativo: la cedolare secca, che prevede il versamento di un’imposta del 21% (per i contratti a canone libero) o del 10%* (contratti a canone concordato) sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione. Inoltre, non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione Istat.
*Dal 2014 l’aliquota ridotta è pari al 10% (Dl 102/2013),prevista per i contratti di locazione relativi ad abitazioni ubicate: nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia ; nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Il contratto di locazione con opzione “cedolare secca” puo’ essere registrato:
I nostri professionisti provvederanno a:
verificare la conformità dei documenti
verificare le possibili agevolazioni alle quali hai diritto
apporre il visto di conformità
effettuare una consulenza gratuita
elaborare la dichiarazione
inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate